L’ordine europeo di indagine

L’ordine europeo di indagine (OEI) è stato istituito dalla Direttiva 2014/41/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. Nella legislazione nazionale è stato recepito dalla legge n. 236/2017 che completa la legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

L’ordine europeo di indagine rappresenta una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, allo scopo di eseguire una o più misure investigative specifiche in un altro Stato membro, al fine di ottenere prove o al fine di trasmettere prove già in possesso dell’autorità competente dello Stato di esecuzione. In linea di principio, l’OEI comprende qualsiasi misura investigativa, con l’eccezionedell’istituzione di una squadra investigativa comune e la raccolta di prove all’interno di una squadra investigativa comune.

Quando la Romania è uno Stato emittente, l’ordine europeo di indagine è emesso, durante il processo penale, dal procuratore che svolge o supervisiona l’indagine penale o dal giudice competente, secondo la fase processuale, d’ufficio o su richiesta delle parti o dei soggetti principali del processo, come previsito dal Codice di procedura penale.
Quando la Romania è uno Stato di esecuzione, il riconoscimento e l’esecuzione di un ordine europeo di indagine sono di competenza della procura o del tribunale competente in materia o in base allaqualifica della persona, secondo la legge rumena. La competenza territoriale è determinata in base al luogo dove deve essere portata a compimento l’indagine. Gli ordini di indagine europei riguardanti fatti che, secondo la legge, sono di competenza della Direzione per le Indagini sulla Criminalità Organizzata e il Terrorismo, o della Direzione Nazionale Anticorruzione sono riconosciuti ed eseguiti da questi.
La competenza di svolgere compiti di autorità centrale è esercitata dal Ministero della Giustizia, nel caso di ordini europei di indagine che fanno riferimento all’attività giudiziale o di esecuzione delle sentenze, e dal Ministero pubblico, attraverso le strutture specializzate, nel caso degli ordini europei di indagine che si riferiscono all’indagine e all’azione penale.
L’ordine europeo di indagine si traduce a cura dell’autorità emittente ed è trasmesso direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta una registrazione scritta e permetta allo Stato di esecuzione di stabilirne l’autenticità.

I documenti emessi e le misure adottate dalle autorità giudiziarie rumene in esecuzione dell’OEI sono soggetti ai mezzi di ricorso previsti dal Codice di procedura penale alle stesse condizioni e nei medesimi termini.
I motivi sostanziali per il rilascio dell’oridinanza europea di indagine possono essere impugnati solo dinanzi all’autorità emittente.
La dichiarazione di un mezzo di ricorso non può sospendere l’esecuzione dell’atto investigativo, a meno che ciò non sia previsto dalla legge rumena in casi interni analoghi.

Il riconoscimento o l’esecuzione dell’ordine europeo di indagine può essere rinviata se la sua esecuzione potrebbe compromettere le indagini penali o i procedimenti penali in corso, purché le autorità rumene lo ritengano necessario o se gli oggetti, i documenti o i dati dell’OEI siano già utilizzati in altre procedure, fino a quando questi ultimi non sono più necessari a tale scopo.

Un ordine europeo di indagine può anche essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona sottoposta a misure detentive nello Stato di esecuzione al fine di applicare una misura investigativa per raccogliere elementi di prova pei i quali è necessaria la presenza di tale persona nel territorio dello Stato di emissione, purché sia restituito entro il termine stabilito dallo Stato di esecuzione.
L’esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione delle persone private della libertà, ai fini del compimento di un provvedimento di indagine, può essere rifiutata se vi sono motivi per la mancata esecuzione dell’OEI, se la persona sottoposta ad una misura detentiva non dà il suo consenso o se il trasferimento è suscettibile di prolungare la detenzione della persona.

Tuttavia, una persona trasferita non può essere perseguita penalmente o detenuta o soggetta ad altre restrizioni della sua libertà personale nello Stato di emissione per fatti commessi o condanne pronunciate prima di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione. Tale immunità cessa se la persona trasferita, che ha avuto la possibilità di andarsene nel termine di 15 giorni consecutivi dalla data in cui la sua presenza non è più stata richiesta dalle autorità emittenti, è rimasta in tale territorio o è ritornata dopo la sua partenza.
In ogni caso, il periodo di detenzione sul territorio dello Stato di emissione è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata è o sarà tenuta ad eseguire sul territorio dello Stato di esecuzione.


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