Mezzi per facilitare il recupero dei crediti – la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per il recupero transfrontaliero dei crediti

A partire dal 18 gennaio 2017, a livello dell’Unione Europea e applicabile il Regolamento UE n. 655/2014 che stabilisce una procedura che consente al creditore di ottenere una misura assicurativa sotto forma di indisponibilità dei conti bancari all’interno dell’Unione, che impedisce il trasferimento o il ritiro dei fondi detenuti dal debitore.

Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali [1]. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:
a) prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria;
b) dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.

L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.

Qualora non abbia ancora ottenuto, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell’emissione dell’ordinanza.

Prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza nella misura in cui il creditore sia responsabile di tali danni.

Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria, prima di emettere l’ordinanza, può imporre al creditore di costituire una garanzia, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

La banca cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa. Per attuare l’ordinanza di sequestro conservativo la banca procede al sequestro conservativo dell’importo specificato nell’ordinanza.

Contro l’ordinanza di sequestro conservativo, il creditore e il debitore hanno il diritto di dichiarare ricorso nei termini e per i motivi espressamente previsti dal regolamento.

Le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro conservativo:
a) fino a revoca dell’ordinanza;
b) fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata; oppure
c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.

Su domanda del debitore, l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria una garanzia a concorrenza dell’importo dell’ordinanza, o una garanzia alternativa in una forma ammessa del diritto dello Stato membro in cui è ubicata l’autorità giudiziaria e di valore almeno equivalente a tale importo.

Pertanto, i vantaggi offerti ai creditori da questa procedura sono principalmente i seguenti:
– maggiore sicurezza per quanto riguarda il recupero dei crediti, aumentando così la fiducia nelle transazioni commerciali nel mercato unico dell’UE;
– la procedura esendo rapida e senza informare il debitore, gli impedisce di spostare, nascondere o spendere i fondi;
– la domanda per l’ordinanza può essere introdotto dall’avvocato anche senza conoscere i dati identificativi dei conti del debitore;
– l’ordinanza, una volta rilasciata, è riconosciuto ed applicabile negli altri Stati membri senza alcuna procedura di riconoscimento o esecuzione.

Avvocato Marian Bota

[1] Un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:
a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo; o
b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.


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