IL RECUPERO DEI CREDITI NEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Riassunto: Attualmente il nuovo codice di procedura civile contiene disposizioni sia sul procedimento dell’ordinanza di pagamento che sul procedimento per le richeste di valore basso. Il procedimento dell’ordinanza di pagamento è disciplinato dall’art. 1013-1024 del codice di procedura civile e assunse il recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili, ma c’è una novità rispetto al vecchio regolamento, che prima di registrare in tribunale la richiesta per l’emissione dell’ordinanza di pagamento, si deve percorrere una procedura preliminare prevista dall’articolo 1014. Il procedimento per le richeste di valore basso è disciplinato dall’art. 1025-1032 del codice di procedura civile, e rappresenta una novità portata dal nuovo codice di procedura civile. Questa procedura può essere applicata per applicazioni che prevedono recupero crediti con un valore fino a 10.000 lei .

1. In 15.02.2013 e entrato in vigore il nuovo codice di procedura civile. Il condice di procedura civile porta grandi cambiamenti nei procedimenti legali, soprattutto in termini di recupero dei crediti.
Il nuovo codice di procedura civile prevede i seguneti procedimenti di recupero dei crediti: ingiunzione di pagamento, controversie di modesta entità e il diritto commune.
Così si possono vedere i cambi apportate dal nuovo codice di procedura civile, in primo luogo ha abrogato OG 5/2001 e OUG 119/2007 e, dall’altro, ha introdotto una nuova procedura per il recupero dei crediti, la procedura di art. 1025-1032 Codice di procedura civile, le controversie di modesta entità
Nel seguito brevemente presentare le procedure di urgenza.

2. Ingiunzione di pagamento dell’ordinanza è una procedura di recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili, come previsto dall’art. 1013-1024 del nuovo codice di procedura civile.
A differenza della normativa precedente, il nuovo codice di procedura civile ha istituito la procedura preliminare, prima di presentare la richiesta di emettere l’ordinanza di pagamento.
Art 1014 NCC disciplina questa procedura, in modo che il creditore è tenuto a presentare la precedura preliminare sia per l’ufficio giudiziario o per lettera contenente detto e ricevimento da parte del debitore, con questa procedura il debitore è tenuto a pagare entro 15 giorni dal ricevimento della citazione.
Se dopo questi 15 giorni, il debitore non ha pagato il debito, il creditore ha il diritto di fare l’applicazione al giudice competente.
Siamo convinti che con l’introduzione di questa procedura si estende il periodo di recupero del debito, il creditore non può introdurre direttamente l’applicazione in tribunale, ma dovrà aspettare 15 giorni , concessi al debitore per pagare.
L’esecuzione di questa procedura prima di presentare la domanda al giudice preliminare è obbligatoria, prova del compimento della procedura deve essere allegata alla domanda, insieme ad altri documenti giustificativi che sostengono la tesi. Senza la prova che la procedura preliminare è stata compiuta l’applicazione sara sanzionata con il rigetto per inammissibilità.
Come notato, allegando a l’applicazione i documenti comprovanti del credito e gli altri documenti che mostrano l’importo del debito o il riconoscimento del flusso del debitore e la prova della procedura preliminare. Sia la domanda ei documenti saranno presentati nel numero di copie richiesto per ogni parte della controversia e più uno per la corte.
Per quanto riguarda la contestazione del debito, esso può essere presentata dal debitore almeno 3 giorni prima del processo. Il giudice verificare se il reclamo è giustificato. Se il debitore non contesta il debito, il giudice può considerare questo come il riconoscimento del debito. Inoltre, una novità è il fatto che il creditore dovrà prendere atto dal reclamo del debitore dal caso.
Nella prova come nel regolamento precedente useranno solo i documenti.
La Corte, basato su i documenti depositati può accettare in tutto o in parte la richiesta del creditore e emettere un ingiunzione di pagamento, che conterra il periodo di pagamento, che possono essere impostati tra 10 giorni e 30 giorni dalla data dell’ordine. Il giudice non può determinare un altro periodo di pagamento, a meno che le parti hanno convenuto in tal senso. In caso di ammissione in prte dell’applicazione, per il resto dei crediti può essere presentata una domanda di diritto comune.
Ai sensi del nuovo codice di procedura civile, ingiunzione di pagamento è esecutiva, anche se e contestata con una richiesta di cancellazione e ha la forza di cosa giudicata finche verra soluzionata la richiesta di cancellazione.
Contro l’ingiunzione di pagamento sia il creditore che il debitore possono presentare richieste di cancellazione entro 10 giorni dalla notifica.
La richiesta di cancellazione non sospende l’esecuzione, ma il debitore può chiedere la sospensione della decisione se paga una cauzione il cui importo è fissato dal giudice. Nel caso in cui, la Corte ha ammesso in tutto o in parte la richiesta di cancellazione, l’ingiunzione di pagamento verra annullata, in tutto o, se del caso, in parte, pronunciando una decisione definitiva.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile non è necessaria la procedura per il rilascio della formula esecutiva delle decisioni. Constatiamo, quindi, che il nuovo codice di procedura civile ha eliminato la procedura per il rilascio della formula esecutiva, motivo per cui c’è solo la procedura per l’approvazione del’esecuzione forzata.

3. Per quanto riguarda le controversie di modesta entità, questa procedura è una novità portata dal nuovo codice di procedura civile ed è prevista nelle disposizioni dell’art. 1025-1032 codice di procedura civile. La procedura si applica ai crediti che non superano un certo valore, cioè 10.000 lei. La somma di 10.000 lei include solo il debito principale senza tener conto delle sanzioni ed interessi, che saranno calcolati e si applicheranno separatamente nel modulo.

Così, seguendo questa procedura il creditore deve compilare un modulo fornito dal Ministero della Giustizia che comprenderà tutte le informazioni necessarie sul caso.

In questa procedura non è necessaria la discussione orale in tribunale, ma se le parti desiderano possono richiedere questo utilizzando il modulo. Inoltre , il giudice può ordinare la comparizione delle parti, qualora ritenga che ha bisogno di qualche chiarimento.

Questa procedura non è obbligatoria, il richiedente avendo la possibilita di scegliere tra questa procedura e la procedura del diritto comune. Tuttavia, se per qualsiasi motivo l’applicazione non può essere risolta nell’ambito di questa procedura, il tribunale deve informare le parti in questo senso, e se il richiedente non ritira la sua richiesta, sarà risolta secondo il diritto comune.

In questa procedura, a differenza della procedura di ingiunzione di pagamento e la procedura del diritto comune, non è necessaria una procedura preliminare, motivo per cui il richiedente può presentare la richiesta direttamente in tribunale.

Cosi, il richiedente compila il modulo che contiene le spiegazioni necessarie per completare il modulo, e presenterà i documenti che provano la sua richiesta, che saranno presentati in tante copie quante sono le parti più uno per il giudice.

Il convenuto puo compilare anche lui un modulo speciale con le difese, ma ai sensi dell’art. 1029 alin. 4 non è obbligato di utilizzare il modulo, avendo la possibilita di rispondere utilizzando ogni altro mezzo appropriato. Il convenuto deve presentare le sue difese entro 30 giorni dalla notifica della querela. Successivamente, il giudice stabilisce la prima udienza.

Se il convenuto non risponde tramite una comparsa di risposta, l’intera procedura dura un massimo di 60 giorni.
Come prove possono essere utilizzati i documenti e altre prove solo se i costi per la loro gestione non sono sproporzionati rispetto al valore della causa.

Alla fine del processo il tribunale emetterà una sentenza che è esecutiva. Contro la Sentenza la parte interessata puo dichiarare appello entro 30 giorni dalla notifica. Su richiesta del il tribunale può sospendere l’esecuzione solo se il debitore paga un deposito cauzionale di 10 % dell’importo contestato. La decisione pronunciata in appello è definitiva.

L’importo dell’imposta di bollo per la due applicazioni, è di 200 lei per la domanda di’ingiunzione di pagamento, e 50 lei per le controversie di modesta entità se il valore della controversia e di massimo 2.000 lei e 200 lei il valore della controversia è da 2000 lei a 10.000 lei.

Avvocato:  Alexa Ionela


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